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D.Lvo 08/07/2003 n. 1883. La commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. ». Art. 24. Richieste di tracce orarie 1. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura sotto forma di tracce orarie possono essere presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie. 2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione europea. 3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura. Art. 25. Contratto per la concessione dei diritti di utilizzo 1. I soggetti di cui all'articolo 24 possono presentare al gestore dell'infrastruttura una richiesta di conclusione di un contratto per la concessione di diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dietro pagamento di un canone, di cui all'articolo 17. 2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettare i termini fissati nell'articolo 27 e recepiti nel prospetto informativo della rete. 3. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che hanno concluso un accordo quadro ai sensi dell'articolo 23, presentano la richiesta di capacità specifica sotto forma di tracce orarie in base a tale accordo. 4. Il gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura che gli pervengono da qualsiasi organismo comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura, presso cui i richiedenti possano presentare direttamente le richieste. Art. 26. Riesame delle determinazioni in materia di assegnazione di capacità e di riscossione del canone di accesso all'infrastruttura 1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hanno facoltà di richiedere all'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, il riesame delle determinazioni adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia Art. 27. Assegnazione di capacità 1. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario, osservando i principi fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Decreto di cui all'articolo 17, comma 11. 2. Il gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in grado di fornire, ad ogni soggetto interessato, informazioni sulla capacità di infrastruttura assegnata per l'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario. 3. L'assegnazione della capacità avviene secondo il seguente schema a) il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare le consultazioni per la definizione del progetto di orario di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, identifica insieme con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacità negli altri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi di trasporto internazionale che vanno integrati nello stesso orario b) soltanto in caso di assoluta e comprovata necessità il gestore dell'infrastruttura può apportare modifiche alle tracce orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto internazionale secondo la procedura di cui al punto precedente c) l'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile d) per le modifiche e gli eventuali adeguamenti dell'orario il gestore dell'infrastruttura procede ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE e) non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracce orarie provvisoriamente riservate ai servizi di trasporto internazionale siano definite in cooperazione con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacità negli altri Stati membri. Il gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibile che la programmazione di tali tracce sia mantenuta invariata nelle fasi successive della definizione dell'orario di servizio f) il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario g) il gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, dandone comunicazione alle stesse. Il rigetto della richiesta deve essere motivato h) quando il rigetto della richiesta di capacità è motivato dalla insufficienza della stessa, la richiesta è riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati i) entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio. 4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante della qualità delle linee e della capacità utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari. Nota all'art. 27: -Per la direttiva n. 2001/14/CE vedi note alle premesse. Art. 28. Cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura 1. Nell'ambito delle procedure di assegnazione della capacità il gestore dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi, in conformità a quanto indicato negli articoli 4, 15 e 18 della direttiva 2001/14/CE, per consentire la creazione e l'assegnazione efficienti della capacità di infrastruttura su più reti nazionali, anche mediante la definizione di tracce orarie per servizi di trasporto internazionale, in particolare per quelli effettuati nell'ambito della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci indicata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE e per facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una richiesta ad hoc di cui all'articolo 31. 2. In tale ambito i gestori dell'infrastruttura valutano le diverse esigenze ed eventualmente propongono ed organizzano itinerari e tracce orarie da destinare a servizi di trasporto ferroviario internazionale. I principi di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alle diverse reti ferroviarie presenti nel territorio nazionale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Decreto. Nota all'art. 28: -Per la direttiva n. 2001/14/CE vedi note alle premesse. -Per la direttiva n. 2001/12/CE vedi note all'art. 3. Art. 29. Procedura di programmazione e coordinamento 1. Nell'ambito del processo di assegnazione di capacità, devono essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacità di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a più reti, anche tenendo conto, per quanto possibile, dei vincoli gravanti sui richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attività. 2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità può accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei principi stabiliti nel Decreto di cui all'articolo 17, comma 11. 3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede alle parti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacità di infrastruttura. 4. In caso di richieste di capacità configgenti, il gestore dell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica di conciliare per quanto possibile tutte le richieste anche, se del caso, proponendo capacità di infrastruttura diverse da quelle richieste. 5. La procedura di coordinamento è esposta nel prospetto informativo della rete e tiene conto della difficoltà di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale e dell'effetto che ogni modificazione può comportare su altri gestori dell'infrastruttura. 6. Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni di cui all'articolo 37, in caso di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura è predisposto dal gestore dell'infrastruttura un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida soluzione delle stesse. Le decisioni in merito devono essere adottate dal gestore dell'infrastruttura entro dieci giorni lavorativi. Art. 30. Infrastruttura saturata 1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e la consultazione con i richiedenti non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura dichiara immediatamente che l'elemento dell'infrastruttura in causa è saturata. Tale dichiarazione è emessa anche per un'infrastruttura che è prevedibile sia insufficiente in un prossimo futuro. 2. Quando un'infrastruttura è stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della capacità, a norma dell'articolo 33, a meno che sia già in corso un piano di potenziamento della capacità a norma dell'articolo 34. 3. Le procedure da seguire e i criteri applicati per l'assegnazione di capacità quando l'infrastruttura è a capacità limitata o saturata sono indicati nel prospetto informativo della rete, tenendo in debito conto l'importanza dei servizi di trasporto merci, in particolare internazionali. Art. 31. Richieste ad hoc 1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, a richieste ad hoc concernenti singole tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, anche in corso di vigenza dell'orario di servizio. L'informazione fornita sulla capacità disponibile di riserva è comunicata a tutti i richiedenti eventualmente interessati ad utilizzare questa capacità. 2. Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessità di tenere a disposizione, nell'ambito dell'orario definitivo di servizio, capacità di riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibili richieste ad hoc di capacità. Tale principio vale anche per infrastrutture saturate. Art. 32. Infrastruttura specializzata 1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacità di infrastruttura è considerata disponibile per tutte le tipologie di servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie per l'utilizzo della linea ferroviaria. 2. Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione di tutte le parti interessate, può designare un'infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli 81, 82 e 86 del trattato, ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore dell'infrastruttura può dare la priorità a tali tipologie di traffico nell'assegnazione della capacità di infrastruttura. La designazione non impedisce l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi è capacità disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea. |
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